Cronaca e AttualitàPolitica

Il TAR sospende l’ordinanza del Sindaco che vieta la cessione dei locali per l’accoglienza ai migranti.

Il tentativo del sindaco Francesca Draià di arginare, tramite ordinanza l’arrivo dei migranti naufraga davanti al Tar, che accoglie cautelativamente, sospendendone l’efficacia, il ricorso del Prefetto di Enna che si è avvalso per la difesa dall’Avvocatura dello Stato. Ricorso che comunque sarà trattato nella sua interezza dalla camera di consiglio il 21 settembre prossimo. Diventa un caso politico-istituzionale e allo stesso tempo nazionale, (se ne è occupato ieri il quotidiano Repubblica), l’ordinanza n. 29 del 21 luglio scorso con la quale il sindaco ha vietato ai propri concittadini, di locare/cedere o dare in comodato, immobili privati ad uso abitativo per accogliere migranti, rifugiati e richiedenti asilo. I motivi contenuti nell’ordinanza sono dovuti “ad esigenze di tutela della salute, di prescrizioni urbanistiche e sicurezza pubblica”. L’ordinanza riguarda solamente gli immobili privi dei requisiti di legge e in particolare del certificato di agibilità ed abitabilità rilasciati dal Comune oltre che di inesistenza di barriere architettoniche e requisiti igienico- sanitari che possono costituire danno per la salute e l’incolumità delle persone. Ma, come abbiamo accennato, il provvedimento del sindaco è stato nei giorni scorsi sospeso cautelativamente dal Tar Di Catania in attesa della trattazione collegiale in camera di consiglio. L’Avvocatura ha chiesto una sospensione immediata dell’efficacia oltre che per numerose illegittimità, per un “periculuum in mora” in quanto “l’illegittimo protrarsi dell’efficacia del provvedimento impugnato sarebbe stato fonte di pregiudizio grave ed irreparabile, oltre che di pessimo esempio per le altre realtà locali che si sono mostrate sin qui collaborative.” Il Tar con pubblicazione del 1 agosto, ha accolto il ricorso ritenuto che il “periculum” paventato dalla Prefettura istante sussista nella configurazione richiesta dall’articolo 56 c.p.a. Il Comune nei mesi scorsi, come si ricorderà, non ha inteso aderire allo Sprar “stante- aveva scritto Draià- l’assoluta inidoneità del territorio e per le forti criticità legate alla scurezza pubblica nonché per ovvie ragioni di tutela della salute pubblica e di ordine sociale.” Ma l’Avvocatura dello Stato- ha sottolineato nel ricorso- che laddove non venga manifestata tale volontà le Prefetture possono procedere ugualmente alla individuazione, a mezzo bandi e avvisi pubblici, di soggetti gestori di strutture di accoglienza. Ciò che il sindaco, a quanto pare, avrebbe voluto arginare con l’ordinanza, considerato, tra l’altro il prevalere dei “NO” della popolazione in diverse assemblee pubbliche e private, ad un tipo di accoglienza indiscriminata. Per l’Avvocatura dello Stato, infatti, la citata ordinanza è viziata da diverse illegittimità: Nullità per difetto assoluto di attribuzione in quanto le materie di anagrafe e di immigrazione devono ritenersi di esclusiva competenza statale. Nullità del provvedimento atto discriminatorio, per motivi razziali o etnici. L’ordinanza gravata prefigura- secondo l’Avvocatura- discriminazioni rilevanti. “E’ irragionevolmente discriminatorio- scrive- stabilire che (la peraltro futura) presenza di immigrati sul territorio comunale possa condurre a flussi di migranti incontrollati o ancora che la presenza di migranti possa alterare l’equilibrio sociale raggiunto. Violazione degli articoli 3, 10, 41, 42 della Costituzione. Con l’ordinanza adottata, il sindaco di Valguarnera pone in essere- secondo l’Avvocatura- una sostanziale discriminazione di razza poiché tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, senza distinzione di razza”.

Rino Caltagirone

Ricorso OS Prefetto TAR Migranti-1 Ordinanza sindacale n. 29

Ordinanza sindacale n. 29