Cronaca e Attualità

Esodo dei Comuni in altre province. E i residenti extraurbani?

Mentre è tutt’ora in corso il dibattito sui confini delle istituende nuove province, con la migrazione di interi comuni verso nuove realtà consortili, si riaccende la vexata quaestio dei piccoli centri poveri di territorio e dei loro abitanti extraurbani costretti a vivere, loro malgrado, in territorio di altro comune. Per questi cittadini, alla difficoltà patita da sempre (scarsità di servizi a fronte di tributi versati a comuni “distanti” in tutti i sensi), si aggiungerebbe quell’altra astrusità dell’ulteriore allontanamento del capoluogo di provincia. È il caso segnalato recentemente dal sindaco di Pietraperzia, ma che riguarda anche i comuni di Barrafranca, Valguarnera e altri ancora.

Infatti, l’eventuale scorporo di Piazza Armerina dalla provincia di Enna aggraverebbe la condizione di quanti, pur vivendo in territorio piazzese, si ritrovano alle porte degli altri comuni da cui attingono servizi, mantengono reali interessi lavorativi e sviluppano legami sociali.

In forza di queste considerazioni, sono in molti oggi a chiedere il passaggio di territorio e di popolazione da un comune all’altro, rivendicando lo stesso principio di autodeterminazione referendaria utilizzato da Piazza Armerina per migrare verso Catania. E la legge, che non chiede più il consenso dell’ente territoriale cedente, parrebbe consentirlo. Il riferimento normativo per la variazione territoriale è l’art. 102 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2 che aggiunge un comma 7 bis all’art. 8 della legge 30 del 2000, statuendo che la consultazione referendaria è limitata agli abitanti residenti nel territorio interessato al passaggio da un comune all’altro. Niente più estenuanti maratone tra consigli comunali accettanti e cedenti come accadeva in passato (che non approdavano a nulla perché il “cedente” … non cedeva!). Adesso è sufficiente la consultazione referendaria limitata alle sole popolazioni interessate al passaggio (non vota dunque tutto l’elettorato del comune cedente), con il rispetto di alcuni parametri che facciano risultare “di limitata entità rispetto al totale” la variazione di territorio e di popolazione, nonché con il recepimento dell’esito referendario mediante legge della regione.

Salvatore Di Vita