Fisco ed Economia

Anche la domanda di disoccupazione sarà precompilata

Sarà precompilata anche la domanda di disoccupazione: E’ parte dal 23 febbraio 2018 la procedura semplificata di compilazione delle istanze per l’accesso alla Naspi.

La novità è stata diffusa dall’Inps che, con il comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale spiega come funziona la procedura semplificata e personalizzata per la presentazione della domanda di disoccupazione.

Nella fase iniziale la possibilità di accedere alla nuova procedura di richiesta della Naspi sarà rivolta soltanto ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il proprio posto di lavoro.

Per rendere più semplice la fase di richiesta e compilazione dei dati necessari per aver diritto all’assegno, sarà l’Inps a inserire, all’interno dell’area riservata del proprio portale, la domanda già predisposta con le informazioni reperite all’interno delle proprie Banche dati.

Potranno accedere alla domanda di Naspi precompilata i lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro. Il modulo sarà disponibile all’interno dell’Area MyINPS, nel quale sarà presente un link diretto per poter accedere alla domanda di disoccupazione.

L’istanza per richiedere l’assegno a seguito della perdita involontaria del lavoro dovrà essere opportunamente integrata con le informazioni in possesso dell’utente e i lavoratori, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, avranno un accesso semplificato alla disoccupazione.

Il comunicato stampa dell’Inps prevede che il servizio verrà gradualmente esteso a tutti gli assicurati con contratto di lavoro dipendente che hanno perso il lavoro in maniera involontaria.

Chi può presentare domanda di disoccupazione

Nell’attesa di conoscere ulteriori dettagli su come funzionerà la domanda di disoccupazione precompilata dall’Inps e se si tratterà di una reale ed efficiente procedura di semplificazione, vediamo quali sono i requisiti generali per richiedere la Naspi.

Per poter richiedere l’assegno essere titolari congiuntamente di:

  • stato di disoccupazione involontario ai sensi dell’articolo 1 , comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n .181, e successive modificazioni;
  • il requisito contributivo ovvero il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
  • il requisito lavorativo, nel senso che il lavoratore deve poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.