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“L’altra voce per Valguarnera” contesta la nomina del nuovo responsabile tecnico: “Non contestiamo il professionista incaricato ma il metodo utilizzato”

comune di valguarnera

Valguarnera – Il Gruppo di opposizione “L’altra voce per Valguarnera”, tramite il proprio capogruppo Giuseppe Speranza, ha fatto recapitare al Sindaco Draià e al Segretario Comunale, una nota di contestazione, che di seguito pubblichiamo integralmente, alla nomina del nuovo responsabile dell’ufficio tecnico.

Riscontrando la sua nota e verificati gli atti, abbiamo la conferma della fondatezza dei rilievi effettuati in ordine all’Avviso pubblicato, per pochi giorni, sul sito istituzionale del Comune.

La delibera di Giunta Comunale n. 88/2015 e il conseguente avviso, si riferiscono all’art.110 del TUEL nella sua stesura originaria, omettendo il dovuto riferimento alle modifiche apportate dall’ art. 11 del DL 90/2014, così come si evince dall’avviso nella parte “Valutazione delle candidature e nomina”, laddove il Sindaco risulta onerato ad effettuare la valutazione e la conseguente scelta del professionista.

Il legislatore, con tali modifiche, ha inteso introdurre l’obbligo di “selezione pubblica”, sottraendo quindi al Sindaco la prerogativa, prevista dall’avviso in questione, di nominare il professionista secondo la vecchia logica dell’intuitu personae.

Le eccezioni sollevate dal nostro Gruppo Consiliare trovano riscontro nella sentenza del TAR Umbria, Sezione Prima, n.192 del 30 aprile 2015, la quale ha definitivamente risolto ogni dubbio interpretativo sancendo l’inapplicabilità dell’intuito personae per la nomina degli incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali.

Nella citata nota n. 11889 si legge che è stata effettuata una verifica tecnica da parte di funzionari dell’Ente, procedura non prevista dall’avviso pubblico e difforme alle sostanziali modifiche all’art. 110 del TUEL introdotte dall’art.11 del DL 90/2014. Dalla lettura della nota n 10974 del 9/10/2015, inviata dai funzionari dell’ente, non si evince alcuna “selezione” se non una mera elencazione dei requisiti dichiarati dai concorrenti.

Ad evitare alcun dubbio, non è in contestazione il professionista incaricato ma il metodo utilizzato che non risponde al dettato normativo. Il dato che il nominativo circolava ancora prima della pubblicazione del bando, per noi, è pura coincidenza o deriva dall’errata interpretazione della vecchia norma, la quale consentiva al Sindaco di scegliere il soggetto secondo la logica del rapporto “fiduciario”; in questo contesto l’avviso rappresenta un momento procedurale di pura e semplice formalità.

Tutte le pronunce giurisprudenziali emanate negli ultimi anni vanno nella direzione da noi evidenziata e la modifica dell’art 110 del TUEL introdotta dall’art 11 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, sancisce un preciso obbligo per la P.A. di adeguarsi e di adeguare alla normativa sia lo Statuto che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del nostro ente.

Le citate modifiche normative obbligano l’ente a prevedere, già in sede di bando, la costituzione di un’apposita commissione tecnica abilitata a valutare e comparare, secondo i previsti criteri di selezione, la professionalità dei candidati. La selezione, così come prevista dalla norma e dalle pronunce giurisprudenziali, costituisce una forma para-concorsuale la cui competenza appartiene agli organi gestionali dell’Ente. E’ evidente l’irritualità della procedura prevista nel bando che demanda al Sindaco competenze che non ha.

Su questo specifico argomento si rimanda alle pronunce della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato illegittimo il meccanismo dello “spoils system” riferito ad incarichi che comportino l’esercizio di ruoli gestionali. La scelta dell’intuitu personae, prevista dall’avviso pubblico di cui alla delibera n. 88/2015, risulta preordinata non già alla scelta del migliore professionista che possa svolgere le funzioni di Responsabile del Settore bensì a quella maggiormente affine all’indirizzo politico dell’Amministrazione. Ciò potrebbe essere di pregiudizio al principio costituzionale di separazione tra attività d’indirizzo politico e attività di gestione amministrativa.

Tali principi, ribaditi dal Codice del Pubblico Impiego, dalla Corte Costituzionale e da diverse pronunce giurisprudenziali, sono a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione. La ratio della modifica introdotta dall’art 11 del DL 90/2014 non lascia spazi interpretativi; pertanto la P.A. non può fare altro che adeguarsi e compiere atti amministrativi in linea con il dettato normativo.

Concludiamo nel ribadire quanto affermato con la precedente nota, rammaricandoci con la SV, la quale non ha ritenuto opportuno approfondire le nostre osservazioni, finalizzate esclusivamente a garantire la regolarità procedurale in conformità alla normativa vigente.

Sull’argomento in questione non riteniamo opportuno effettuare ulteriori considerazioni, consapevoli di avere legittimamente svolto la nostra azione politica coerentemente con la nostra funzione istituzionale. Avevamo il dovere di evidenziare le cose dette ed è stato fatto.

Ribadiamo la nostra disapprovazione verso questo “modus operandi” che sistematicamente non tiene nella dovuta considerazione le opinioni espresse dal nostro gruppo consiliare, evidenziando una scarsa predisposizione al confronto dialettico e al rispetto dei più elementari principi di democrazia.

Cordiali Saluti

14/11/2015

F/to Giuseppe Speranza -Capogruppo Consiliare-