Cronaca e Attualità

Rifiuti in contrada Conigliera. Per il Tar è la Provincia a doverli togliere.

Sciolto il rebus su chi dovrà rimuovere e smaltire i rifiuti presenti “lungo il relitto della linea ferrata dismessa, adiacente la strada provinciale n. 4, al Km. 7 di contrada “Conigliera”. A stabilirlo una sentenza del Tar Sicilia che, esprimendosi sulla questione riguardante il Comune di Valguarnera, ossia sull’ordinanza sindacale vertente l’ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti in quel tratto di linea ferrata, ha sancito in modo inequivocabile che deve essere la Provincia regionale ad occuparsene: “in quanto l’onere dei rifiuti non può essere imposto al titolare di un diritto reale sull’area, in assenza di imputabilità della violazione a titolo di dolo o colpa. E anche perché la legge regionale della Sicilia pone a carico dell’ente Provincia la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti medesimi, nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati.” Dunque il lungo braccio di ferro tra la Rete Ferroviaria Italiana e la Provincia, si chiude a favore della prima e a discapito dell’ente locale. “Sicuramente –recita la sentenza- non vi è alcun elemento che consenta di attribuire la corresponsabilità dell’abbandono e in questo caso la mancata adozione di misure protettive per impedire l’invasione del terreno e l’abbandono di rifiuti. Quindi non è possibile ordinare a Rete Ferroviaria Italiana, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti solo per il fatto che ha competenza sulla linea ferroviaria.” La Rfi infatti lamentava la violazione della normativa ambientale da parte del Comune di Valguarnera, perché sull’addebito di responsabilità si fonda l’imputabilità “soggettiva” della condotta. Mentre il Comune si difendeva affermando che l’adozione del provvedimento amministrativo andrebbe individuato nella condotta omissiva del proprietario, concretizzatasi nella mancata adozione di qualsiasi misura e cautela (recinzione, manutenzione, ecc.) idonea a evitare che terzi potessero realizzare sul fondo la condotta vietata come l’abbandono di rifiuti. Cosa che comunque non sarebbe stata dimostrata in sede giudiziale. Nel caso specifico -secondo il Tar- “dato che non è stato individuato l’autore dell’abbandono dei rifiuti, e non è stato possibile attribuire la responsabilità in capo al Rfi, rimane operativa la previsione della legge regionale Sicilia che pone a carico dell’ente Provincia la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti medesimi nelle parti di territorio.”

Rino Caltagirone